Il danno da vacanza rovinata si può qualificare nel pregiudizio di un diritto fondamentale della persona, avente natura tipicamente non patrimoniale, nascente dal disagio e dalla afflizione del turista-consumatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza secondo le proprie legittime aspettative derivanti dal contratto di viaggio.
Il danno da vacanza rovinata regolato dal Codice del Turismo è legato all’inesatto adempimento del pacchetto turistico “tutto compreso” e, una volta provato anche per presunzioni, viene quantificato dal Giudice in via equitativa.
Nel caso in cui per un ritardo eccessivo del volo aereo o per la perdita del bagaglio o anche solo per la non corrispondenza del pacchetto turistico rispetto a quello pubblicizzato, lo Studio Legale Brancaleoni fornisce la propria consulenza per ottenere il giusto risarcimento nei confronti del Tour Operator.
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