Il Tribunale, dopo aver disposto una CTU per accertare le cause e l’entità dei danni da infiltrazioni d’acqua subiti dal conduttore e dal proprietario dei locali, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, atteso che il condominio resistente, dopo la CTU, aveva provveduto ad eliminare la causa dell’inconveniente, condannando però quest’ultimo al pagamento delle spese legali del procedimento cautelare per il principio della soccombenza virtuale, oltre alle spese di CTU.
Nel caso in esame, la società conduttrice ha proposto un ricorso per danno temuto e per provvedimento d’urgenza nei confronti del condominio per tutelare i beni mobili presenti nei locali e i diritti del proprietario, che poi si è costituito con un atto di intervento volontario adesivo autonomo. Il Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso per danno temuto e non quello per provvedimento d’urgenza della società ricorrente sul presupposto della legittimazione del solo proprietario dei beni immobili e della mancanza del danno irreparabile alla salute, ha invece ritenuto fondato il ricorso presentato dall’interveniente. Infine, constatata l’impossibilità di raggiungere un accordo sul risarcimento dei danni subiti, i ricorrenti hanno proseguito il giudizio nel merito entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza cautelare.
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