In linea generale le norme di diritto sostanziale possono trovare immediata applicazione anche ai rapporti in corso o non ancora esauriti con il limite della retroattività nella impossibilità di modificare “ex post” i fatti costitutivi della fattispecie normativa. Pertanto anche se la condotta illecita sia stata commessa, ed il danno si sia prodotto, o che l’azione risarcitoria sia stata promossa anteriormente alla entrata in vigore della Legge Gelli, è legittimo l’uso delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale con il solo limite della formazione del giudicato interno sul “quantum” perché non impedisce il risarcimento di conseguenze – dannose già realizzatisi.
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