La compromissione della capacità lavorativa in conseguenza di una lesione della salute, che non comporta la perdita della produzione del reddito, può costituire una conseguenza “normale” del danno compensabile con la liquidazione del danno biologico secondo le Tabelle adottate dagli organi giudiziari di merito ma se invece costituisce una conseguenza peculiare, dovrà essere risarcita adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. personalizzazione del danno).
In particolare, richiamata la distinzione tra capacità lavorativa generica (la cui lesione genera un danno non patrimoniale) e capacità lavorativa specifica (la cui lesione genera un danno patrimoniale), se la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena (cd. “cenestesi lavorativa”), si tratta di un danno non patrimoniale, da liquidare personalizzando in aumento la valutazione tabellare; se la vittima abbia perso – in tutto o in parte – il proprio reddito da lavoro, o se la vittima non aveva un lavoro, e non potrà più averlo a causa del sinistro, si tratta di un danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in modo specifico , oltre il danno biologico.
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