Nel caso sottoposto al Giudice, in tema di responsabilità medica, qualora risulti che un ginecologo, al quale una gestante si sia rivolta per accertamenti sull’andamento della gravidanza e sulle condizioni del feto, abbia omesso di prescrivere l’amniocentesi, esame che avrebbe evidenziato la peculiare condizione dello stesso (“sindrome di down”), la mera circostanza che, due mesi dopo quella prestazione, la gestante abbia rifiutato di sottoporsi ad ulteriori accertamenti prenatali non elide l’efficacia causale dell’inadempimento del medico.
Infatti la paziente qualora si fosse sottoposta a tale analisi non avrebbe subito la perdita della “chance” di conoscere lo stato del feto sin dal momento in cui quell’inadempimento si è verificato.
Pertanto qualora la gestante lamenti di aver subito un danno alla salute psico-fisica per aver avuto la “sorpresa” della condizione patologica del figlio solo al termine della gravidanza, tale danno è ascrivibile all’inadempimento del medico nel caso in cui sul rifiuto successivo di sottoporsi alla amniocentesi abbia influito il suo convincimento ingenerato dalla prestazione erroneamente eseguita.
Se hai solo qualche dubbio sull’operato dei sanitari a cui ti sei rivolto negli ultimi dieci anni per una prestazione medica puoi contattare lo Studio legale, che vanta una pluriennale esperienza in materia, per ottenere, tramite anche l’ausilio di un medico legale, un parere gratuito e, ove vi siano i presupposti, per tutelare i tuoi diritti.
Per ulteriori chiarimenti chiama il n. +39 06 39743494 oppure invia una mail a mario.brancaleoni@gmail.com