Il creditore, dopo avere ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti di un supercondominio, in assenza di uno spontaneo adempimento, in forza dell’orientamento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo il quale, in assenza di previsione normativa, il carattere di parziarietà dell’obbligazione prevale in caso di obbligazioni comuni divisibili come quelle pecuniarie assunte nell’interesse di tutti i condomini, ha pignorato presso terzi la quota pro-parte del debito del singolo condominio.
Nel caso in esame, la ditta creditrice, che aveva fornito un servizio di pulizia nei confronti del supercondominio, ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di quest’ultimo, e stante l’ulteriore perdurare dell’inadempimento ha chiesto ed ottenuto bonariamente nei confronti dei singoli condomini il pagamento della quota pro-parte del debito, ad eccezione di un unico condominio. Pertanto, ha pignorato un credito di tale condominio debitore presso terzi, ed il Tribunale di Roma ha assegnato in suo favore la somma pignorata, che rappresentava la quota pro-parte del debito comune indicato nel decreto ingiuntivo, maggiorata delle spese del pignoramento.
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