Lo Studio legale Brancaleoni ottiene una vittoria dinanzi la Corte di appello di Roma che conferma la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’inefficacia nei confronti del creditore della compravendita effettuata dal debitore dopo la notifica del precetto per sottrarre i propri beni alla garanzia sulla scorta di un preliminare per persona da nominare stipulato precedentemente da un soggetto diverso dall’acquirente.
Infatti mentre l’esistenza dell’eventus damni deve essere valutata al momento della stipula del contratto definitivo, la sussistenza del consilium fraudis del terzo acquirente va valutata al momento della stipula del preliminare ma solo se le parti dei due contratti risultino essere le medesime. E questo a parte la questione della opponibilità del contratto preliminare privo di data certa (non risultando registrato).
Se hai solo qualche dubbio sulla violazione dei tuoi diritti non esitare a contattare lo Studio legale per ottenere un parere gratuito e, ove vi siano i presupposti, per agire nelle sedi più opportune per ottenere giustizia.
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