Non è sufficiente il mero richiamo ad una esigenza organizzativa, cioè alla sola previsione astratta della norma, poiché la ragione del termine implica la esplicitazione della concreta situazione di fatto riconducibile al contesto di tempo e luogo che rende ragionevole procedere all’assunzione di personale avventizio. In ogni caso, in applicazione dell’art. 36, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001, in caso di illegittimo ricorso a prestazione di lavoro a termine non può discendere la costituzione di un contratto a tempo indeterminato con la P.A., salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.
Tale risarcimento, che si pone a metà strada tra un risarcimento in senso proprio e la sanzione per dissuadere la condotta illegittima della P.A., si potrà determinare sulla base dell’art. 32, comma 5 della L. n. 183/2010 che prevede, in caso di conversione del contratto a tempo determinato, il pagamento di un’indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Nel caso in esame, il Tribunale di Frosinone ha dichiarato l’illegittimità dei contratti di lavoro a termine stipulati tra le parti per la mancanza della ragione effettiva che giustifica l’apposizione del termine, ed in considerazione del fatto che tale comportamento illegittimo potrebbe avere creato un’utilità anziché un danno per il lavoratore atteso che il medesimo ha conseguito un reddito, sia pure per un periodo limitato di tempo al di fuori delle procedure pubbliche di selezione, ha condannato la P.A. a pagare al lavoratore 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre gli interessi legali dalla conclusione del rapporto di lavoro.
Per ulteriori chiarimenti chiama il n. +39 06 39743494 oppure invia una mail a mario.brancaleoni@gmail.com