Accanto all’atleta dilettante in senso stretto, cioè colui che si dedica allo sport senza scopo di lucro per mera passione, per il quale non è configurabile qualsiasi forma di rapporto di lavoro, esiste anche un altro atleta dilettante, e cioè quello che, al di là della qualifica formale, svolge un’attività sportiva considerata ora dal Legislatore come una vera e propria attività lavorativa connotata nel suo concreto svolgimento dai due requisiti tipici dell’attività professionistica (remunerazione e continuità delle prestazioni).
La Legge n. 91/81 sul professionismo sportivo, ora abrogata, aveva disciplinato unicamente il lavoro sportivo professionistico, lasciando scoperto dal suo campo di applicazione il fenomeno del c.d. “professionismo di fatto”, finendo così per determinare un’ingiusta disparità di trattamento tra l’atleta professionista e quello dilettante, pur di fronte a situazioni sostanzialmente identiche.
Finalmente gli artt. 25 e 28 del D. Lgs. n. 36/2021 sulla Riforma del lavoro sportivo hanno definito lavoratore sportivo l’atleta che presta la propria attività verso un corrispettivo in favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo, indipendentemente dal settore professionistico e dilettantistico, e disciplinato e tutelato il lavoro sportivo anche nell’area del dilettantismo, distinguendolo dalle prestazioni sportive dei volontari e dal lavoro sportivo occasionale, consentendo in tal modo l’emersione del professionismo di fatto.
In particolare è ora previsto che l’atleta dilettante, o meglio l’atleta “non professionista”, possa stipulare un contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa – in presenza di una durata delle prestazioni con carattere continuativo non superiori alle ventiquattro ore settimanali e di coordinamento delle stesse sotto il profilo tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali – o un contratto di lavoro subordinato, quando ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa statale in materia, con le forme e modalità previste dalle norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, così come previsto dalle norme interne delle Federazioni sportive.
Infine con l’entrata in vigore della Riforma del lavoro sportivo all’atleta dilettante con contratto di lavoro, così come all’atleta professionista, qualificati entrambi lavoratori sportivi, si applicheranno le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva, nonché le norme in materia previdenziale, di tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità, della genitorialità e contro la disoccupazione involontaria (compresa la Naspi), secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
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