In caso di decesso causato da un errore medico può capitare che tale evento dannoso sia riconducibile alla concomitanza della condotta umana e di una causa naturale.
In questa eventualità mentre da un punto di vista della causalità materiale la responsabilità del decesso sarà ascritta interamente alla condotta dei sanitari, da un punto di vista della causalità giuridica, per la giusta liquidazione del risarcimento del danno, occorrerà distinguere tra il danno da perdita anticipata della vita e il danno da perdita di chance di sopravvivenza, che in linea generale non sono cumulabili tra loro.
In particolare il danno da perdita anticipata della vita (che si sarebbe comunque verificata per effetto della patologia) consiste nella certezza di non aver vissuto più a lungo per un tempo determinato, mentre il danno da perdita di chance di sopravvivenza consiste nella possibilità perduta, seria apprezzabile e concreta, e non una mera ipotesi o speranza, ma incerta nell’an e nel quantum, di vivere più a lungo.
Pertanto in caso di perdita anticipata della vita a causa di errore medico, sulla base delle risultanze della CTU espletata nel giudizio, sarà dovuto il risarcimento per il tempo di vita effettivamente vissuto in termini di danno biologico differenziale (tra le condizioni di malattia sopportate e quelle migliori se non ci fosse stato l’errore), oltre al danno morale per la consapevolezza dell’anticipazione della morte, trasmissibile iure successionis, e il risarcimento del danno per il tempo di vita non vissuto riconoscibile iure proprio agli eredi, quantificabili sulla base dei parametri (seppur decurtati percentualmente) delle tabelle del danno biologico e del danno da perdita del rapporto parentale.
Infine solo ove nel caso concreto venga accertato che, oltre al tempo determinato di vita anticipatamente perduta, esista la possibilità concreta e apprezzabile che il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo, sarà risarcibile anche il danno da perdita di chance da determinarsi in via esclusivamente equitativa.
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