+39 06 39743494
·
mario.brancaleoni@gmail.com
·
Lun - Ven 10:00-18:00
+39 06 39743494
·
mario.brancaleoni@gmail.com
·
Lun - Ven 10:00-18:00

IL DANNO PSICHICO INTESO COME DANNO BIOLOGICO RISARCIBILE

Il Tribunale di Verona, a seguito della comparsa conclusionale dell’attore, rimette la causa sul ruolo per accertare tramite CTU specialistica il danno psichico come danno biologico, che la prima CTU non aveva ritenuto fondato. Lo Studio legale Brancaleoni ottiene il risarcimento integrale del danno da malasanità attraverso una proposta conciliativa del Giudice.

Il danno morale trova piena legittimazione nel nostro ordinamento con l’art. 138, lett. e) (che ha introdotto i criteri da adottare per la redazione della Tabella unica nazionale di risarcimento) e con l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni, così come sostituiti dalla L. n. 124/2017, applicabili ai sensi dell’art. 7, 4° comma Legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli) anche alla responsabilità sanitaria, e prima ancora con la sentenza n. 235 del 2014 della Corte Costituzionale, che al paragrafo 10.1, respingendo l’eccezione di incostituzionale dell’art. 139 CdA, vecchio testo, aveva, alla luce della sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, dichiarato che “La norma denunciata non è, quindi, chiusa, come paventano i rimettenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell’ammontare del danno biologico aperto il risarcimento anche al danno morale”.

Però se il danno pschico, che rappresenta la sofferenza che rientra nell’area più intima del danno non patrimoniale, si cronicizza lo stesso può costituire una lesione in corpore, e dunque,  sulla base di una perizia di uno specialista psichiatra, un danno biologico pienamente risarcibile.

Il c.d. “danno psichico” non è un pregiudizio diverso dal danno biologico: è, più semplicemente, un danno biologico consistente nella alterazione o soppressione delle facoltà mentali.

In altre parole la sofferenza interiore eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, si può riflettere , in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l’ha subita, e dunque costituire un danno biologico, inteso come compromissione alla sua integrità psico-fisica, che è risarcibile, anche al netto del danno morale per evitare ingiuste duplicazione del danno.


Per ulteriori chiarimenti chiama il n. +39 06 39743494 oppure invia una mail a mario.brancaleoni@gmail.com

Leave a Reply

Articoli recenti

LA PROVA DEL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE
22 Marzo 2024
IL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO DELL’ATLETA “NON PROFESSIONISTA”
22 Marzo 2024
NOTE SUL DANNO BIOLOGICO TERMINALE, DANNO CATASTROFALE E DANNO PER LA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE
12 Ottobre 2023