In tema di responsabilità medica sussiste un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all’evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla impossibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
Pertanto la responsabilità medica, regolata dai principi codicistici della responsabilità contrattuale in tema di onere della prova, necessita che il paziente debba provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (danno evento fatto costitutivo del diritto) mentre la struttura sanitaria debba provare che una causa imprevedibile ed inevitabile abbia reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
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