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Ricorso per decreto ingiuntivo per la consegna di documenti

Nel caso in cui si abbia il diritto alla consegna di una cosa mobile determinata è possibile presentare una domanda per l’ingiunzione di consegna se del diritto fatto valere si dà prova scritta. Infatti, ove il ricorrente abbia un interesse attuale ad ottenere un documento al fine di esercitare un proprio diritto, la concessione del decreto ingiuntivo è fondata sul presupposto che la documentazione vada equiparata a una cosa mobile e che venga fornita la prova della sua esistenza.

Nel caso in esame, il Tribunale di Roma, su domanda dell’erede del cointestatario del conto corrente bancario che aveva interesse a conoscere il nominativo dell’altro cointestatario, che aveva prelevato una somma di denaro dopo il decesso del de cuius, al fine di intraprendere un’azione di ripetizione di indebito nei suoi confronti, di fronte al comportamento della banca che aveva fornito gli estratti conto ma senza il nominativo del proprio correntista per motivi legati alla privacy, ha emesso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ai sensi degli artt. 633 e 642, 2° comma, c.p.c. con cui ha ordinato alla banca di fornire senza dilazione al ricorrente tutta la documentazione da cui risulta il nominativo del cointestatario del conto corrente, oltre alla condanna alle spese legali.


Per ulteriori chiarimenti chiama il n. +39 06 39743494 oppure invia una mail a mario.brancaleoni@gmail.com

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