Nel caso di decesso di un congiunto per colpa o dolo del responsabile civile il parente superstite può subire diversi danni, ontologicamente diversi, in proprio e in qualità di erede.
Innanzitutto il danno da perdita del rapporto parentale fatto valere jure proprio che ovviamente varia a seconda dell’età della vittima e del congiunto superstite, del loro grado di parentela e del rapporto di convivenza, e che si quantifica sulla base del Tabelle in vigore presso il Tribunale competente. Può altresì sussistere un ulteriore danno jure proprio che è il danno psichico, che altro non è che una categoria del danno biologico, accertato obiettivamente tramite CTU specialistica.
Inoltre se tra l’evento lesivo e il decesso intercorre un apprezzabile lasso di tempo la vittima subisce un danno non patrimoniale inteso secondo le categorie seppur descrittive del danno biologico terminale e del danno catastrofale che si trasmettono jure haereditario al parente superstite.
In particolare il danno biologico terminale è una lesione della salute che può essere solo di natura temporanea accertato da un punto di vista medico legale, e che può sussistere anche in caso di incoscienza, mentre il danno catastrofale è il danno che deriva dal turbamento e dallo spavento per la consapevolezza della propria fine imminente, accertato secondo gli ordinari mezzi di prova e determinato in via equitativa, e che non può prescindere dallo stato di coscienza della vittima.
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