L’agenzia immobiliare, dopo avere sottoscritto con il venditore un incarico a vendere il proprio immobile (nel quale era espressamente previsto che in caso di rifiuto alla vendita conforme nei modi e nei termini all’incarico ricevuto era dovuta all’agenzia una penale, salvo il maggior danno), ed avere sopportato i costi della pubblicità e fatto visionare l’immobile stesso, ha raccolto una proposta irrevocabile di acquisto e contestualmente ha sottoscritto con il futuro acquirente un impegno provvigionale.
Una volta portata a conoscenza del venditore la suddetta proposta di acquisto, il venditore si è rifiutato di firmare il contratto preliminare di compravendita. Pertanto, l’agenzia è stata costretta ad adire la Magistratura competente per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Nel caso in esame, il Tribunale di Roma, una volta accertato l’inadempimento contrattuale del venditore, ha ritenuto equa e non vessatoria la clausola penale che prevedeva il pagamento di una somma inferiore alla provvigione, ed ha condannato il venditore stesso a corrispondere all’agenzia immobiliare non solo la penale, ma anche, a titolo di lucro cessante, la somma che avrebbe percepito dall’acquirente se il venditore avesse sottoscritto il contratto preliminare di vendita.
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