Il Tribunale, dopo aver constatato che alla data del rilascio della procura al difensore il legale rappresentante dell’ente pubblico era già cessato dalla carica, ha dichiarato nullo il mandato alla lite ed inammissibile l’intimazione di sfratto per finita locazione.
Nel caso in esame, il convenuto ha eccepito in via preliminare la carenza di rappresentanza del legale rappresentante dell’ente intimante provando che alla data del rilascio della procura alla lite – desunta dalla data del ricorso – il medesimo era già cessato dalla carica. Pertanto, il Tribunale di Roma ha dichiarato nullo il mandato alla lite per carenza di rappresentanza del legale rappresentate dell’ente rendendo così inammissibile l’intimazione di sfratto per finita locazione, che pertanto dovrà essere riproposta.
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