Il Tribunale, dopo aver accertato che il concessionario, nonostante il titolo esecutivo fosse venuto meno, avesse proceduto lo stesso ad iscrivere il fermo amministrativo, ha condannato il medesimo a risarcire all’attore tutti i danni patrimoniali e non subiti a seguito dell’imprudente esecuzione del provvedimento cautelare.
Nel caso in esame, l’attore, dopo aver proposto ricorso dinanzi il Giudice di Pace avverso una cartella esattoriale e quest’ultimo avesse prima sospeso e poi annullato il titolo esecutivo, ha chiesto ad Equitalia il risarcimento dei danni subiti per la successiva iscrizione del fermo amministrativo.
Il Tribunale di Roma, ha accertato che il concessionario non avesse adottato la normale prudenza in quanto nonostante la mancata comunicazione di sgravio da parte del Comune di Roma avrebbe potuto evitare l’iscrizione del fermo essendo venuto a conoscenza dallo stesso attore dell’avvenuto annullamento della cartella esattoriale, anche se la sentenza di accoglimento non era stata ancora depositata in cancelleria, o poteva comunque attivarsi per venire a conoscenza dell’esito del giudizio in quanto parte, e pertanto ha condannato Equitalia a risarcire i danni per lite temeraria desumibili dalla comune esperienza e quantificati in via equitativa nella misura di € 2.500,00, oltre al rimborso delle spese legali.
Per ulteriori chiarimenti chiama il n. +39 06 39743494 oppure invia una mail a mario.brancaleoni@gmail.com