Il Tribunale, sulla base del principio contenuto nella normativa di riferimento che il dovere di informazione acquista carattere essenziale nel quadro dei servizi di investimento mobiliare, essendo strumentale – come informazione attiva – all’assunzione di scelte consapevoli da parte del cliente, e – come informazione passiva – a rendere possibile all’intermediario la valutazione di adeguatezza dell’operazione, ha risolto il contratto di negoziazione titoli per il grave inadempimento della banca dell’obbligo di informazione.
Nel caso in esame, il Tribunale di Roma, anche sulla scorta dell’espletamento di una CTU contabile, atteso che i titoli argentini erano stati acquistati in un epoca relativamente prossima al default dello Stato argentino, e che l’investitore se fosse stato adeguatamente informato dalla banca di tale situazione non avrebbe proceduto all’investimento, e inoltre che la banca medesima non avrebbe adeguatamente valutato la propensione al rischio moderata dell’investitore, nonché l’inadeguatezza dell’investimento per dimensioni, ha risolto per grave inadempimento il contratto di negoziazione mobiliare condannando la banca a restituire al cliente l’intera somma versata per l’acquisto dei titoli, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo, e ordinando a parte attrice di restituire alla banca solo i titoli, e non anche le cedole nel frattempo maturate trattandosi di frutti della cosa indebitamente ricevuta in buona fede.
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